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Statuto

Statuto

STATUTO
dell’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina

 

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Scopo

Art. 4 - Patrimonio

Art. 5 - Soci

Art. 6 - Iscrizione

Art. 7 - Assemblea

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Art. 9 - Competenze del Consiglio Direttivo

Art. 10 - Esercizio Finanziario

Art. 11 - Attività dei Soci

Art. 12 - Partecipazione a istituzioni similari

Art. 13 - Scioglimento

 



Art. 1
Denominazione


1. I convenuti si denominano “Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina”. Essa opera ai sensi del codice civile, della legge 266/91 e delle leggi regionali attuative.
2. L’Associazione non ha fini di lucro e si rivolge alla generalità dei cittadini attraverso l’assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo i casi previsti dalla legge.
3. Si basa sulla democraticità della struttura e le cariche associative sono elettive e gratuite. Soci, patrimonio, bilancio e cariche sociali sono regolati dai successivi articoli statutari.

 


Art. 2
Sede


1. L’Associazione ha sede a Gambassi Terme. È prevista la possibilità che altre sedi vengano aperte in altri comuni.
2. Il recapito postale potrà essere eletto, di volta in volta, presso l’abitazione del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo.

 


Art. 3
Scopo


1. L’Associazione si fonda sull’iniziativa dei cittadini volontari che intendono impegnarsi nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale, ambientale e storico della Valdelsa Fiorentina.
2. L’Associazione intende perseguire quindi finalità di solidarietà sociale mediante azioni erogabili in modo continuo, attivo e diretto e volte alla prevenzione e rimozione dei bisogni sopra descritti.
3. In modo particolare intende svolgere attività di:
a) ricerca archeologica nel rispetto delle leggi vigenti e sotto la direzione degli organi statali preposti;
b) restauro, conservazione e catalogazione dei reperti;
c) gestione e custodia di Musei archeologici, biblioteche, archivi storici, organizzazione di eventi culturali e quant’altro mirato alla valorizzazione del patrimonio culturale;
d) promozione dell’interesse nei suddetti campi, promuovendone lo studio e organizzando incontri, dibattiti e conferenze.
4. Nel conseguimento dei suddetti scopi l’Associazione si prefigge di operare nel rispetto delle leggi che regolano la materia, di stimolare l’applicazione della suddetta normativa e di collaborare volontariamente con le Autorità preposte.

 


Art. 4
Patrimonio


1. Il patrimonio dell’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina è costituito dalle quote dei soci, da eventuali lasciti, donazioni e comunque da ogni altra entrata diversa, approvata dal Consiglio Direttivo.

 


Art. 5
Soci


1. L’Associazione è composta da soci ordinari e soci benemeriti.
2. I soci ordinari versano annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Sono invece considerati soci benemeriti le persone e gli Enti che abbiano fatto donazione di particolare rilievo all’Associazione o che si siano distinti per eccezionali meriti nei riguardi dell’Archeologia. La qualifica viene conferita con speciale deliberazione dal Consiglio Direttivo.

 


Art. 6
Iscrizione


1. L’iscrizione a socio avviene a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dietro domanda dell’interessato.
2. Le Associazioni, gli Enti e le Amministrazioni possono far parte dell’Associazione Archeologica soltanto in qualità di soci benemeriti.

 


Art. 7
Assemblea


1. L’assemblea generale si compone dei soci benemeriti e dei soci ordinari, purché siano in regola con il versamento delle quote sociali.
2. L’assemblea generale è convocata in seduta ordinaria entro il mese di Aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio, per la nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti e per tutte le questioni proposte dal Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria in seguito a domanda di almeno un terzo degli associati.
4. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera anche a stampa da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima della riunione.
5. L’Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
6. Per le modifiche dello statuto sociale occorrerà la maggioranza dei ⅔ dei votanti con il minimo di ⅓ degli aventi diritto al voto.
7. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea.
8. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e comunque il delegato non può rappresentare più di un associato.

 


Art. 8
Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo può essere composto da cinque (5) a undici (11) membri eletti fra gli associati dall’Assemblea. Esso dura in carica tre (3) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
2. Questo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta in cui sia necessario su convocazione, anche orale o telefonica, del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Le delibere dovranno risultare da apposito verbale redatto dal Segretario. Alle riunioni di Consiglio potranno essere invitati i membri del Collegio Sindacale i quali parteciperanno ai dibattiti con voto consultivo.
5. I Consiglieri che non parteciperanno a più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadranno dall’incarico.
6. I consiglieri o sindaci decaduti o dimissionari verranno sostituiti con il primo dei non eletti.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
8. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; può conferire ai Consiglieri uno o più incarichi.
9. La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio spettano al Presidente. In assenza del Presidente tutti i suoi poteri sono devoluti al Vice-Presidente.

 


Art. 9
Competenze del Consiglio Direttivo


1. Al Consiglio Direttivo compete l’attuazione delle delibere assembleari, l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, essendo a questo devoluto tutto ciò che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato all’Assemblea.
2. Il Consiglio, fra l’altro, redigerà il bilancio consuntivo e preventivo annuale che dovrà presentare all’Assemblea per l’approvazione.
3. Il Consiglio Direttivo, entro il mese di Gennaio di ciascun anno, provvederà al rinnovo del tesseramento stabilendo l’ammontare della quota che gli associati dovranno versare. Questa dovrà essere corrisposta entro il successivo mese di Aprile, previa comunicazione scritta affissa a cura del Consiglio nella dell’Associazione. I soci inadempienti saranno invitati al versamento della quota, a mezzo lettera. Trascorsi 30 giorni dall’invio del sollecito l’associato ancora inadempiente s’intenderà escluso dall’Associazione per propria scelta volontaria. Perciò verrà immediatamente cancellato dal libro dei soci.
4. Il Consiglio a proprio insindacabile giudizio può radiare i soci che si siano resi responsabili di atti contrari allo spirito dell’Associazione o dello statuto.
Ogni spesa relativa alla gestione dell’Associazione deve essere preventivata dal Consiglio Direttivo.
5. Ogni Consigliere mandatario di qualche specifico incarico dovrà essere autorizzato dal Consiglio prima di operare in nome e per conto dell’Associazione con esclusione del sostenimento delle piccole spese che saranno utili al mantenimento dell’Associazione.
6. Il Consilio Direttivo ha anche facoltà di nominare e formare fra gli associati commissioni particolari, attribuendo a esse o a singoli soci le rispettive funzioni e i limiti di azione.
7. Il controllo dell’Amministrazione finanziaria della Associazione spetta al Consiglio Direttivo.

 


Art. 10
Esercizio Finanziario


1. L’esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

 


Art. 11
Attività dei Soci


1. Ogni associato ordinario si impegna a collaborare, nei limiti delle sue possibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali. La collaborazione sarà sempre un’attività facoltativa e volontaria, non rappresentando in nessun caso obbligo alcuno.
2. L’associato però che si assume qualsiasi incarico volontario, nell’interesse dell’Associazione, dovrà sempre render conto del suo operato al Presidente del Consiglio Direttivo.
3. In caso di inadempienza può essere sollevato dall’incarico conferitogli, senza formalità alcuna. L’esecuzione del mandato concesso o qualsiasi tipo di operato s’intende essenzialmente gratuito, escluso il rimborso di spese eventualmente sostenute. Mai, in nessun caso, l’attività può, essere intesa come lavoro subordinato, trattandosi nella fattispecie di una Associazione volontaria senza scopo di lucro.
4. L’associato dovrà inoltre prestare osservanza alle norme statutarie e alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
5. Nessun membro dell’Associazione potrà prendere iniziative personali in nome e per conto dell’Associazione stessa, né fomentare discordia o disorganizzazione. L’associato dovrà mantenere rapporti di cordialità e di simpatia con tutti gli altri partecipanti e i terzi presenti. Dovrà inoltre versare regolarmente le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo entro i termini richiesti.
6. La qualità di socio comporta la rinuncia in favore dell’Associazione agli eventuali dritti derivanti dall’applicazione degli art. 44, 48 e 49 della legge n. 1089 del 1° gennaio 1939 sulla “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”, nel caso di scoperte archeologiche effettuate nell’ambito dell’attività dell’Associazione.

 


Art. 12
Partecipazione a istituzioni similari


1. L’Associazione potrà partecipare in nome proprio o in nome degli stessi associati ad altre istituzioni similari, aventi gli scopi e finalità analoghe.

 


Art. 13
Scioglimento


1. Lo scioglimento dell’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina, dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con l’approvazione della maggioranza dei due terzi dei presenti e con il minimo di ⅓ degli aventi diritto al voto.
2. L’Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione del patrimonio sociale comunque da destinarsi ad analoga associazione ai sensi della Legge 266/91 e del C.C.